(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna n. 11 del 16 marzo 1992) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Il secondo comma dell'articolo 3 della legge regionale 6 marzo 1979, n. 7, e' sostituito dal seguente: "Egli ha facolta' di attribuire una sola preferenza per determinare l'ordine dei candidati compresi nella lista votata, con le modalita' stabilite dalla presente legge".