(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna n. 11
                         del 16 marzo 1992)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1. Il secondo comma dell'articolo 3 della legge regionale 6  marzo
1979, n. 7, e' sostituito dal seguente:
   "Egli   ha   facolta'   di  attribuire  una  sola  preferenza  per
determinare l'ordine dei candidati compresi nella lista  votata,  con
le modalita' stabilite dalla presente legge".